
Fatte salve proroghe dell'ultimo momento, dal 12 marzo 2016 entrerà in vigore il nuovo obbligo di seguire una specifica procedura telematica per la presentazione, da parte del lavoratore, delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.
L'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto che, al di fuori della fattispecie della convalida delle dimissioni della lavoratrice madre presso la DTL, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. La nuova procedura sarà operativa a decorrere dal 12 marzo 2016 e prevede l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it, che saranno poi trasmessi - sempre telematicamente - al datore di lavoro ed alla DTL competente (D.M. 15 dicembre 2015).
Nella definizione della procedura si è dato particolare rilievo all’aspetto della verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento, al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore. L'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale "lavoro.gov.it" e dedicate alla trasmissione del modulo per dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca (entro 7 giorni dalla data di trasmissione), sarà possibile solo per gli utenti in possesso del codice personale (PIN Inps) e dell'utenza ClicLavoro.
Il possesso dell'utenza e del PIN non saranno necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (Patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali, Commissioni di certificazione).
In attesa di auspicabili correttivi alla normativa, è molto importante sincerarsi che tutta la procedura vada a buon fine in quanto il legislatore non ha previsto nessuna azione alternativa, da parte del datore di lavoro, per fronteggiare la ricezione di dimissioni invalide o per contrastare l'inerzia del lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore non rassegni le proprie dimissioni in modalità telematica e ponga termine alla propria prestazione senza le formalità richieste, il datore di lavoro, per porre fine al rapporto, non può che attivare un procedimento disciplinare al termine del quale irrogare il licenziamento ma accollandosi ingiustamente l'onere del "ticket Fornero" il cui importo può ammontare fino a circa 1.500 euro.
L'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto che, al di fuori della fattispecie della convalida delle dimissioni della lavoratrice madre presso la DTL, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. La nuova procedura sarà operativa a decorrere dal 12 marzo 2016 e prevede l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it, che saranno poi trasmessi - sempre telematicamente - al datore di lavoro ed alla DTL competente (D.M. 15 dicembre 2015).
Nella definizione della procedura si è dato particolare rilievo all’aspetto della verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento, al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore. L'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale "lavoro.gov.it" e dedicate alla trasmissione del modulo per dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca (entro 7 giorni dalla data di trasmissione), sarà possibile solo per gli utenti in possesso del codice personale (PIN Inps) e dell'utenza ClicLavoro.
Il possesso dell'utenza e del PIN non saranno necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (Patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali, Commissioni di certificazione).
In attesa di auspicabili correttivi alla normativa, è molto importante sincerarsi che tutta la procedura vada a buon fine in quanto il legislatore non ha previsto nessuna azione alternativa, da parte del datore di lavoro, per fronteggiare la ricezione di dimissioni invalide o per contrastare l'inerzia del lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore non rassegni le proprie dimissioni in modalità telematica e ponga termine alla propria prestazione senza le formalità richieste, il datore di lavoro, per porre fine al rapporto, non può che attivare un procedimento disciplinare al termine del quale irrogare il licenziamento ma accollandosi ingiustamente l'onere del "ticket Fornero" il cui importo può ammontare fino a circa 1.500 euro.