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Vademecum Colf e Badanti

Sulla base delle domande che più frequentemente ci vengono poste, abbiamo pubblicato in questa pagina una piccola guida sul rapporto di lavoro domestico.

Collaboratore Familiare
La categoria dei collaboratori familiari comprende tutti quei lavoratori e lavoratrici che prestano la loro opera per il soddisfacimento delle esigenze del datore di lavoro e del suo nucleo. Ciò che identifica il collaboratore domestico non è l'attività ma lo scopo dell'attività cioè il sostegno familiare. Nel rapporto di lavoro domestico la prestazione del lavoratore è finalizzata al funzionamento della vita familiare. Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, che si svolge in forma continuativa presso l'abitazione del datore di lavoro. La prestazione può essere resa a favore di una persona, di un gruppo familiare o di una comunità stabile senza fini di lucro (religiosa o militare).

Inquadramento dei lavoratori
In base alla classificazione del CCNL, sono previsti quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi (normale e super).

LIVELLO A: collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone; addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali domestici; addetto alla pulizia ed all'innaffiatura delle aree verdi, operaio comune.

LIVELLO A SUPER: addetto alla compagnia; baby sitter.

LIVELLO B: collaboratore generico polifunzionale; custode di abitazione privata; addetto alla stireria; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro.

LIVELLO B SUPER: assistente a persone autosufficienti.

LIVELLO C: cuoco.

LIVELLO C SUPER: assistente a persone non autosufficienti (lavoratore non in possesso di diplomi professionali)

LIVELLO D: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante; capo cuoco; capo giardiniere, istitutore.

LIVELLO D SUPER: assistente a persone non autosufficienti (lavoratore in possesso di diplomi professionali); direttore di casa.

Tipologie di assunzione
Il CCNL prevede due tipologie fondamentali di rapporto di lavoro:
1) in regime di convivenza:
- a tempo pieno di 54 ore settimanali
- part time fino a 30 ore settimanali per lavoratori dei livelli B, B super, C e studenti (con orario collocato in particolari fasce)
2) in regime di non convivenza:
- a tempo pieno di 40 ore settimanali
- part time con orario settimanale liberamente concordato tra le parti

Modalità di assunzione
Tra le parti deve essere stipulato un contratto di lavoro in forma scritta. La lettera di assunzione, che deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore e sottoscritta da entrambi, deve riportare (oltre ad eventuali clausole specifiche) determinati elementi previsti dal CCNL. L'inserimento di un patto di prova è facoltativo.
L'assunzione del lavoratore domestico deve essere comunicata all'INPS entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere effettuata in via telematica o in alternativa tramite il contact center dedicato. Il datore di lavoro che ometta la comunicazione è soggetto ad una sanzione che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.
Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS entro 5 giorni dall'evento, con le stesse modalità previste per l'assunzione, anche: la proroga del contratto a termine, la trasformazione a tempo indeterminato, le variazioni del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, sede di svolgimento del rapporto,...).

Periodo di prova
Il periodo di prova ha lo scopo di permettere a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Si tratta di un patto facoltativo che richiede obbligatoriamente la forma scritta. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso. In ogni caso è dovuto il pagamento al lavoratore delle spettanze per il lavoro prestato. Il CCNL prevede dei limiti massimi di durata: 30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super; 8 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori inquadrati in tutti gli altri livelli.
Per avere valore, è fondamentale che la prova sia concretamente svolta e che si protragga per il tempo necessario all'effettiva valutazione dell'idoneità del lavoratore; ne consegue che l'eventuale recesso, pur essendo attuabile in qualsiasi momento, debba essere per opportunità esercitato solo dopo un congruo lasso di tempo.
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza comunicazione di recesso si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova deve essere computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio ed in questo periodo il lavoratore gode dello stesso trattamento economico e normativo di quello assunto definitivamente.

Lavoro notturno
Il lavoro notturno è quello prestato tra le ore 22:00 e le ore 6:00. Per questo tipo di prestazione è riconosciuta una maggiorazione del 20% della retribuzione. Se il lavoro viene prestato oltre il normale orario di lavoro, si deve considerare lavoro straordinario notturno e deve essere retribuito con il 50% di maggiorazione. Queste disposizioni non si applicano ai lavoratori assunti per prestazioni discontinue notturne di cura alla persona e per prestazioni di presenza notturna.

Lavoro straordinario
Il datore di lavoro può chiedere una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, con un preavviso di almeno un giorno salvo il caso di emergenza o di necessità impreviste. Il lavoro straordinario prestato nella fascia oraria 6:00-22:00 viene retribuito con una maggiorazione del 25%. Nella fascia oraria 22:00-6:00 viene retribuito con una maggiorazione del 50%. Il lavoro straordinario prestato di domenica o in un giorno festivo, viene retribuito con una maggiorazione del 60%. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le 40 ore e fino alle 44 ore settimanali, purchè effettuate nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 22:00, sono retribuite con una maggiorazione del 10%.
Il lavoratore può rifiutare la richiesta del datore di lavoro solo in caso di giustificato motivo d'impedimento.

Tredicesima mensilità
La gratifica natalizia o tredicesima mensilità, corrisponde ad una mensilità della retribuzione globale di fatto e viene corrisposta entro il mese di dicembre di ciascun anno in occasione delle festività natalizie. Nella retribuzione devono essere computate anche le indennità sostitutive di vitto e alloggio per i lavoratori domestici che ne hanno diritto. La tredicesima mensilità si matura per dodicesimi: pertanto ai collaboratori domestici che non abbiano prestato servizio per l'intero anno verranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di attività svolta. Si computano come mesi interi anche le frazioni lavorate pari o superiori a 15 giorni di calendario.

Ferie
Il CCNL del lavoro domestico fissa in 26 giorni lavorativi il periodo annuale di ferie. Questo periodo spetta a tutti i collaboratori domestici indipendentemente dall'orario svolto. Le ferie sono frazionabili in non più di due periodi l'anno previo accordo tra le parti. Non è quindi possibile il frazionamento delle ferie in giornate isolate ed il lavoratore può rifiutarsi di godere di un periodo di ferie inidoneo ad assolvere la funzione del riposo annuale.
Per ogni singolo giorno di ferie la retribuzione è pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Ai lavoratori domestici che usufruiscono di vitto e alloggio verrà riconosciuto, durante tale periodo, un compenso sostitutivo convenzionale. I giorni di ferie non possono essere goduti durante i periodi di preavviso, malattia o infortunio. Le ferie devono essere godute nell'anno e non possono essere cumulate con quelle maturate negli anni successivi. Tuttavia, il CCNL riconosce ai lavoratori stranieri, su richiesta degli stessi e con il consenso del datore di lavoro, il cumulo delle ferie relative ad un biennio di servizio in modo da consentire loro più tempo per il rientro temporaneo in patria. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore domestico, dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti.

Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro entrambe le parti sono tenute a osservare i termini di preavviso previsti dal CCNL del lavoro domestico.
fino a 5 anni di anzianità di servizio - 15 giorni di calendario
oltre i 5 anni di anzianità di servizio - 30 giorni di calendario
Nel caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti del 50%.
Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità di servizio - 8 giorni di calendario
oltre i 2 anni di anzianità di servizio - 15 giorni di calendario
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
fino ad 1 anno di anzianità di servizio - 30 giorni di calendario
oltre 1 anno di anzianità di servizio - 60 giorni di calendario
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Adempimenti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro domestico
Alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro deve:
- entro i 5 giorni successivi, comunicare la cessazione all'INPS per via telematica o tramite il contact center. In caso di contratto a tempo determinato, la cessazione dovrà essere comunicata solo se la data di fine rapporto è diversa da quella stabilita al momento dell'assunzione. Con la comunicazione unica all'INPS, il datore di lavoro assolve ogni obbligo di notifica del rapporto anche nei confronti del centro per l'impiego, dell'INAIL e dello sportello unico dell'immigrazione per i lavoratori extracomunitari
- entro i 10 giorni successivi, provvedere al versamento dei contributi relativi all'ultimo periodo di lavoro

Trattamento di fine rapporto (TFR)
Il lavoratore domestico ha diritto al trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo del TFR, occorre prendere in considerazione la retribuzione mensile, la tredicesima e l'eventuale indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. L'accantonamento annuale si ottiene dividendo la retribuzione complessiva per 13,5. La somma spettante a titolo di TFR determinata anno per anno, deve essere rivalutata in base ai coefficienti ISTAT in modo che il lavoratore domestico riceva somme che siano indicizzate al costo della vita. Ciascun collaboratore domestico può chiedere l'anticipazione del TFR per non più di una volta all'anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Cassa Colf
La Cassa Colf è una cassa malattia privata alimentata dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori domestici, che eroga agli iscritti prestazioni specifiche in caso di ricovero ospedaliero, di degenza post ricovero ed il rimborso di ticket sanitari di alta specializzazione. L'iscrizione alla Cassa Colf avviene attraverso il pagamento di un contributo pari a 0,03 euro per ogni ora retribuita. Il versamento viene effettuato contestualmente al pagamento trimestrale dei contributi previdenziali. Per accedere alle prestazioni è necessario aver versato i contributi continuativamente per i quattro trimestri precedenti ed aver accantonato una somma di almeno 25 euro.

Contribuzione per il lavoratore domestico
Il datore di lavoro domestico è tenuto a versare trimestralmente i contributi previdenziali all'INPS. Le fasce di contribuzione sono stabilite annualmente dall'istituto. L'importo viene determinato sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore domestico e sul numero di ore di lavoro svolto. I contributi si pagano nei seguenti termini:
entro il 10 aprile - per il lavoro svolto dal 1° gennaio al 31 marzo
entro il 10 luglio - per il lavoro svolto dal 1° aprile al 31 giugno
entro il 10 ottobre - per il lavoro svolto dal 1° luglio al 31 settembre
entro il 10 gennaio - per il lavoro svolto dal 1° ottobre al 31 dicembre
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione.
Tra le prestazioni riconosciute dall'INPS non è presente l'indennità di malattia. Nel caso in cui un lavoratore domestico si ammali, il datore di lavoro dovrà riconoscere interamente l'indennità di malattia per un numero di giorni che varia in base all'anzianità di servizio ma che comunque non supera mai i 15 giorni.
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