La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, in merito all'impiego di lavoratori domestici "a nero", ha stabilito una serie di sanzioni sia amministrative che civili:
Omessa comunicazione di assunzione all'INPS Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INPS l'assunzione, la cessazione e le eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'INPS, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l'impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.
Omessa iscrizione del lavoratore all'INPS Con l'invio della comunicazione all'INPS all'atto dell'assunzione, il lavoratore viene automaticamente iscritto all'ente previdenziale. In caso di mancato invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e quindi di mancata iscrizione, la sanzione prevista varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore "a nero" maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Omesso pagamento dei contributi Nel caso di "lavoro nero", per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro deve pagare sanzioni civili altasso del 30% su base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Questo significa che anche per una sola giornata di lavoro "a nero", il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro. Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all'INPS nei termini stabiliti.
Pagamento in ritardo dei contributi Il versamento tardivo dei contributi comporta l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecunarie, da parte dell'INPS, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro. Se questo termine non viene rispettato, si ricade nella fattispecie dell'evasione contributiva, sanzionata con un'aliquota del 30% su base annua sull'importo evaso nel trimestre.
Lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno Alle sanzioni precedentemente elencate, al datore di lavoro si aggiungerà l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.