
La Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012) ha introdotto delle norme finalizzate a contrastare il il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco: dal 18/07/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate. Il Decreto Legge 76/2013, convertito nella legge 99/2013, ha esteso l'obbligo di convalida ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e ai contratti di associazione in partecipazione.
1. Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata:
La convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
2. In tutti gli altri casi le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego competenti per territorio, o presso altre sedi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
In alternativa: la lavoratrice/il lavoratore possono sottoscrivere una apposita dichiarazione, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, inviata dall'azienda.
Nella seconda ipotesi, il datore di lavoro può inviare al lavoratore un invito scritto a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il centro per l'impiego per la convalida, ovvero ad apporre l' apposita sottoscrizione.
Il rapporto di lavoro si intende risolto se la lavoratrice/il lavoratore non aderiscono entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'invito. Entro lo stesso termine di 7 giorni la lavoratrice/il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni.
In mancanza della convalida o della sottoscrizione e se il datore di lavoro non invia la comunicazione contenente l'invito entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
1. Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata:
- dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza
- dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
2. In tutti gli altri casi le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego competenti per territorio, o presso altre sedi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
In alternativa: la lavoratrice/il lavoratore possono sottoscrivere una apposita dichiarazione, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, inviata dall'azienda.
Nella seconda ipotesi, il datore di lavoro può inviare al lavoratore un invito scritto a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il centro per l'impiego per la convalida, ovvero ad apporre l' apposita sottoscrizione.
Il rapporto di lavoro si intende risolto se la lavoratrice/il lavoratore non aderiscono entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'invito. Entro lo stesso termine di 7 giorni la lavoratrice/il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni.
In mancanza della convalida o della sottoscrizione e se il datore di lavoro non invia la comunicazione contenente l'invito entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.