
Con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015, l'INPS ha approfondito gli effetti sulle indennità in ambito Aspi nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.
L'istituto ha chiarito che è possibile cumulare l’indennità di disoccupazione con il nuovo reddito di lavoro dipendente a condizione che questo non superi 8.000 euro. Infatti, a seguito della reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato, la legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo o collaborazione).
Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l’Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
1. rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8.000 euro: l’Aspi viene sospesa come prevedeva la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
2. rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8.000 euro: si decade dall’Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
3. rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8.000 euro: l’Aspi non è sospesa né interrotta (l’Aspi si cumula al nuovo reddito).
In ogni caso, il lavoratore che cumuli Aspi e nuovo reddito, deve farne comunicazione all’Inps entro un mese dalla nuova assunzione, indicando il reddito annuo che prevede di guadagnare. In caso di omissione di tale comunicazione: se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell’Aspi; se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi (in questo caso, però, la sospensione è di cinque giorni e non sei mesi).
L'istituto ha chiarito che è possibile cumulare l’indennità di disoccupazione con il nuovo reddito di lavoro dipendente a condizione che questo non superi 8.000 euro. Infatti, a seguito della reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato, la legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo o collaborazione).
Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l’Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
1. rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8.000 euro: l’Aspi viene sospesa come prevedeva la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
2. rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8.000 euro: si decade dall’Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
3. rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8.000 euro: l’Aspi non è sospesa né interrotta (l’Aspi si cumula al nuovo reddito).
In ogni caso, il lavoratore che cumuli Aspi e nuovo reddito, deve farne comunicazione all’Inps entro un mese dalla nuova assunzione, indicando il reddito annuo che prevede di guadagnare. In caso di omissione di tale comunicazione: se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell’Aspi; se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi (in questo caso, però, la sospensione è di cinque giorni e non sei mesi).