
Con la Legge di Stabilità 2015 viene introdotta, in via sperimentale per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere, ai propri datori di lavoro, la quota maturata mensilmente del trattamento di fine rapporto. Risultano beneficiari della misura adottata i lavoratori dipendenti del settore privato. Sono invece esclusi dalla possibilità di richiedere la liquidazione mensile del TFR: i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli, i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali e di aziende dichiarate in crisi. Per poter percepire mensilmente il trattamento di fine rapporto, i lavoratori interessati dovranno fornire una specifica manifestazione di volontà al proprio datore di lavoro. Una volta effettuata, la scelta resta irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Unico requisito previsto è un'anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro.
Da un punto di vista tecnico, la quota mensile di TFR liquidata diviene parte integrativa della retribuzione e pertanto risulta assoggettata a tassazione ordinaria. La stessa non è tuttavia imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo (ad esempio non è computata nel reddito per la verifica della spettanza del bonus 80 euro). Essendo assoggettata a tassazione ordinaria, gode del riconoscimento delle vigenti detrazioni d'imposta.
I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti possono accedere a finanziamenti agevolati presso gli istituti di credito. Ai suddetti finanziamenti, non potranno essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto.
La stessa Legge di Stabilità 2015, ha inoltre stabilito che dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2015 la tassazione, a mezzo aliquota sostitutiva, della rivalutazione sul trattamento di fine rapporto è innalzata al 17% (sino al 31 dicembre 2014 risulta essere l'11%).
Da un punto di vista tecnico, la quota mensile di TFR liquidata diviene parte integrativa della retribuzione e pertanto risulta assoggettata a tassazione ordinaria. La stessa non è tuttavia imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo (ad esempio non è computata nel reddito per la verifica della spettanza del bonus 80 euro). Essendo assoggettata a tassazione ordinaria, gode del riconoscimento delle vigenti detrazioni d'imposta.
I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti possono accedere a finanziamenti agevolati presso gli istituti di credito. Ai suddetti finanziamenti, non potranno essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto.
La stessa Legge di Stabilità 2015, ha inoltre stabilito che dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2015 la tassazione, a mezzo aliquota sostitutiva, della rivalutazione sul trattamento di fine rapporto è innalzata al 17% (sino al 31 dicembre 2014 risulta essere l'11%).