
Riposo notturno
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo notturno di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata.
Pausa diurna
- Lavoratori conviventi: se l’orario concordato non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, hanno diritto ad un riposo intermedio non retribuito nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere.
- Lavoratori non conviventi: se prestano servizio in maniera continuativa per almeno 6 ore, hanno diritto ad usufruire del pranzo o altrimenti all’indennità di vitto.
Riposo Settimanale
Secondo la legge il datore di lavoro deve assicurare il riposo settimanale per un periodo minimo ininterrotto di 24 ore ogni 7 giorni lavorativi, di regola in coincidenza con la domenica.
Se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione di un giorno diverso, si può concordare un giorno alternativo in fase di negoziazione del contratto.
Il periodo di riposo può anche essere calcolato su un periodo di 14 giorni invece che 7, consentendo al datore di organizzare turni di lavoro anche per più di 6 giorni. In tal caso il lavoratore avrà diritto a 48 ore di riposo consecutivo.
Se il datore di lavoro applica invece il CCNL lavoro domestico il riposo settimanale è di 36 ore, di cui 24 che devono coincidere con la domenica mentre le altre 12 possono essere godute in un altro giorno della settimana concordato tra le parti.