
Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 correttivo del Jobs Act.
Tra le varie novità, dal giorno 8 ottobre 2016 sono operative le nuove modalità di comunicazione preventiva dei voucher per il lavoro accessorio.
Il decreto ha introdotto l'obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare preventivamente all'inizio della prestazione un riferimento puntuale che includa il giorno e l'ora di inizio e fine dell'attività lavorativa svolta dal prestatore. Non si potrà più attivare i buoni lavoro con riferimento ad un arco temporale massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i committenti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
- il luogo di esecuzione della prestazione
- il giorno e l'ora di inizio
- il giorno e l'ora di fine
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. In attesa del rilascio delle modalità applicative da parte del Ministero del Lavoro, si presume che il numero al quale inviare l'sms sia lo stesso già utilizzato per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti: 339/99.42.256
Si consiglia tuttavia di inoltrare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, essendo l'unico canale che permette di dimostrare inequivocabilmente di aver effettuato in modo corretto l'adempimento richiesto dalla normativa.
Tra le varie novità, dal giorno 8 ottobre 2016 sono operative le nuove modalità di comunicazione preventiva dei voucher per il lavoro accessorio.
Il decreto ha introdotto l'obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare preventivamente all'inizio della prestazione un riferimento puntuale che includa il giorno e l'ora di inizio e fine dell'attività lavorativa svolta dal prestatore. Non si potrà più attivare i buoni lavoro con riferimento ad un arco temporale massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i committenti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
- il luogo di esecuzione della prestazione
- il giorno e l'ora di inizio
- il giorno e l'ora di fine
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. In attesa del rilascio delle modalità applicative da parte del Ministero del Lavoro, si presume che il numero al quale inviare l'sms sia lo stesso già utilizzato per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti: 339/99.42.256
Si consiglia tuttavia di inoltrare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, essendo l'unico canale che permette di dimostrare inequivocabilmente di aver effettuato in modo corretto l'adempimento richiesto dalla normativa.