
A seguito degli accordi raggiunti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (pubblicatI in G.U. il giorno 11/01/2012), sono state introdotte importanti novità sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
Le principali novità riguardano:
- i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.81/2008
- la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall'art.37 del D.Lgs.81/2008.
In particolare, in merito a questo secondo aspetto, la formazione sulla sicurezza è stata profondamente rimodulata nei contenuti e nella durata minima per tenere in considerazione la tipologia di attività svolta. Sulla base dei codici di attività ATECO 2007, sono stati infatti individuati tre livelli di rischio (basso, medio ed alto) nei quali ogni attività lavorativa viene inquadrata.
Sono previste due tipologie di corsi: uno generico uguale per tutte le attività lavorative ed uno specifico modulato nella durata e nei contenuti in base al rischio dell'attività lavorativa prestata.
La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il modulo specifico deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore rispettivamente per le attività classificate a rischio basso, medio o alto. Questo secondo modulo deve trattare dei rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
Allo scopo di agevolare, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro, sono stati procrastinati i termini temporali entro i quali erogare la formazione. La previsione, di portata generale, è quella in base alla quale i datori di lavoro dovranno avviare i dirigenti ed i preposti, già in organico, a corsi di formazione di contenuto coerente con le nuove disposizioni, in modo tale che essi vengano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.
Per quanto riguarda il personale di nuova assunzione, l'avviamento ai corsi di formazione dovrebbe avvenire, quando possibile, anteriormente all'assunzione o, al massimo, contestualmente alla stessa. Qualora non fosse possibile terminare il percorso formativo prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il limite di completamento è stato fissato in 60 giorni dall'assunzione.
Si ricorda infine che il Testo Unico prevede per tutti i lavoratori un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore.
Le principali novità riguardano:
- i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.81/2008
- la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall'art.37 del D.Lgs.81/2008.
In particolare, in merito a questo secondo aspetto, la formazione sulla sicurezza è stata profondamente rimodulata nei contenuti e nella durata minima per tenere in considerazione la tipologia di attività svolta. Sulla base dei codici di attività ATECO 2007, sono stati infatti individuati tre livelli di rischio (basso, medio ed alto) nei quali ogni attività lavorativa viene inquadrata.
Sono previste due tipologie di corsi: uno generico uguale per tutte le attività lavorative ed uno specifico modulato nella durata e nei contenuti in base al rischio dell'attività lavorativa prestata.
La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il modulo specifico deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore rispettivamente per le attività classificate a rischio basso, medio o alto. Questo secondo modulo deve trattare dei rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
Allo scopo di agevolare, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro, sono stati procrastinati i termini temporali entro i quali erogare la formazione. La previsione, di portata generale, è quella in base alla quale i datori di lavoro dovranno avviare i dirigenti ed i preposti, già in organico, a corsi di formazione di contenuto coerente con le nuove disposizioni, in modo tale che essi vengano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.
Per quanto riguarda il personale di nuova assunzione, l'avviamento ai corsi di formazione dovrebbe avvenire, quando possibile, anteriormente all'assunzione o, al massimo, contestualmente alla stessa. Qualora non fosse possibile terminare il percorso formativo prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il limite di completamento è stato fissato in 60 giorni dall'assunzione.
Si ricorda infine che il Testo Unico prevede per tutti i lavoratori un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore.