
Dal prossimo 3 novembre, è previsto l’obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari.
In particolare, l’annotazione dell’intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo suddetto:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefìt” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali – es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in questo caso, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
Analoga previsione per i soci, gli amministratori ed i collaboratori dell’azienda.
In particolare, l’annotazione dell’intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo suddetto:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefìt” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali – es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in questo caso, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
Analoga previsione per i soci, gli amministratori ed i collaboratori dell’azienda.