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Modello 730: contribuente senza responsabilità sugli errori

13/5/2015

 
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Il 730/2015 relativo ai redditi dell’anno 2014 può essere presentato sia in modalità “precompilata” che in modo “ordinario”.
Se si decide di rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro) per la presentazione del Modello 730/2015, sia in forma precompilata che in forma ordinaria, questi ha l’obbligo di verificare che i dati indicati nella dichiarazione siano conformi ai documenti esibiti (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto, oppure alle eccedenze d’imposta pregresse o ai rimborsi) e rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (cioè una certificazione di correttezza dei dati).
L’apposizione del visto di conformità produce particolari effetti riguardo ai controlli ed all’applicazione delle sanzioni nei confronti del contribuente e dell’intermediario che ha prestato l’assistenza fiscale.
A tal fine, l’intermediario è sempre tenuto a conservare copia della documentazione esibita dal contribuente, perché in sede di controllo formale della dichiarazione, dovrà trasmetterla, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate per le necessarie verifiche. In caso di presentazione tramite CAF o professionista, sia del 730 precompilato (con o senza modifiche) sia del 730 ordinario, dunque, i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dell’intermediario che ha prestato l’assitenza fiscale (anche in relazione a oneri presenti nel 730 precompilato comunicati dai soggetti che erogano mutui, dalle società di assicurazione e dagli enti previdenziali).
Qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare errori che determinino l’infedeltà del visto di conformità, sarà addebitato direttamente all’intermediario il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere al contribuente. Resta inteso che laddove l’errore dell’intermediario sia causato da un comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente, la responsabilità resta in capo a quest’ultimo.


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