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Jobs Act: novità su contratti a termine ed apprendistato

25/3/2014

 
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Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale GU 20 marzo 2014, n. 66, il decreto legge n. 34/2014 contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Tra le novità più rilevanti quelle in materia di contratto a termine e apprendistato.


Liberalizzazione contratti a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato viene “liberalizzato”, il riferimento, infatti, alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al co. 1 del D. Lgs. n. 368/2001 è completamente cancellato dal decreto in oggetto.
Il contratto a termine potrà conseguentemente essere impiegato – secondo le nuove disposizioni -  fra datore di lavoro (o utilizzatore) e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, con una durata massima elevata a trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe.
Tuttavia, il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro non potrà eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001.
Per tenere conto, inoltre, delle realtà imprenditoriali più piccole, è stabilito che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possano comunque stipulare un contratto a termine.
Ancora, ferma restando la durata iniziale del contratto inferiore a tre anni, la proroga del contratto tempo determinato sarà possibile fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Semplificazione apprendistato
Novità rilevanti anche per l’apprendistato. Il ricorso alla forma scritta sarà previsto per il solo contratto e patto di prova, non più – come attualmente previsto – anche per il piano formativo individuale.
Eliminato anche l’obbligo secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
Il Jobs Act stabilisce, inoltre, che fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, all’apprendista sarà riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Infine, il datore di lavoro non ha più l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica disciplinata dalle Regioni, quest’ultima pertanto diventa un elemento discrezionale.

Smateralizzazione DURC
Un intervento di semplificazione è stato previsto anche sul Durc. In seguito alle nuove previsioni, chiunque vi abbia interesse verificherà con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento ovunque previsto.

Contratti di solidarietà
Il decreto legge n. 34/2014, stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.


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