
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa sorgere, in capo ai datori di lavoro, specifici obblighi di comunicazione e di denuncia. In particolare, i datori di lavoro devono trasmettere in via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro),
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consente all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l’obbligo di invio della denuncia.
Ciò assume particolare valenza specie dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori e che comportassero l’assenza di almeno un giorno.
Con riferimento al regime sanzionatorio, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
- entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e
- entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Rispetto a tali eventi, l’obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consente all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l’obbligo di invio della denuncia.
Ciò assume particolare valenza specie dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori e che comportassero l’assenza di almeno un giorno.
Con riferimento al regime sanzionatorio, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
- da euro 1.096 a euro 4.932 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
- da euro 548 a euro 1.972,80 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.