Studio Dott. Giuseppe Vitale - Consulenza del Lavoro
  • Home
    • Perchè affidarsi ad un consulente del lavoro
  • Servizi alle imprese
    • Consulenza del Lavoro
    • Amministrazione del Personale
  • Colf e Badanti
    • Costo collaboratore domestico
    • Documenti necessari per l'assunzione
    • Rischi e Sanzioni nell'impiego di "lavoro nero"
    • Vademecum Colf e Badanti
  • Servizi al cittadino
  • Sicurezza e Formazione
  • Apprendistato professionalizzante
  • Novità ed Approfondimenti
  • Modulistica e Link utili
  • Area riservata aziende
  • Foglio presenze online
  • Contatti

Infortunio sul lavoro: obbligo di comunicazione e obbligo di denuncia

21/11/2017

 
Picture
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa sorgere, in capo ai datori di lavoro, specifici obblighi di comunicazione e di denuncia. In particolare, i datori di lavoro devono trasmettere in via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro),
  • entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e
  • entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Rispetto a tali eventi, l’obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.
L’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è in vigore dal 12 ottobre 2017. Tale obbligo riguarda anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto. Si tratta, in tale ultima ipotesi, di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consente all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l’obbligo di invio della denuncia.
Ciò assume particolare valenza specie dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori e che comportassero l’assenza di almeno un giorno.
Con riferimento al regime sanzionatorio, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
  • da euro 1.096 a euro 4.932 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
  • da euro 548 a euro 1.972,80 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.


Comments are closed.
    Note Legali
    Informativa sulla Privacy
    Lasciando un commento si dichiara espressamente di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.