
La Legge di Bilancio 2021, al fine di incentivare ulteriormente l’occupazione giovanile, ha ripreso ed esteso il cd. “incentivo all’occupazione giovanile stabile” introdotto dalla Legge n. 205/2017.
Nel particolare, con riferimento alle assunzioni:
- effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- di lavoratori con età inferiore a 36 anni,
il datore di lavoro avrà diritto a godere di un esonero contributivo:
- nella misura del 100% della contribuzione a suo carico,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 6.000 euro annui.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo in parola spetta anche nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.
Per dare diritto al datore di lavoro di fruire dell’incentivo, il lavoratore non deve essere mai stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro. A tal fine, non dovrebbero impedire il riconoscimento dell’incentivo:
- i rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, quindi interrotti durante l’apprendistato o al termine dello stesso;
- eventuali rapporti di lavoro intermittente o di lavoro domestico, ancorché svolti a tempo indeterminato.
Fermo restando che anche all’incentivo in parola trovano applicazione i princìpi generali di fruizione delle agevolazioni alle assunzioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Da ultimo, preme segnalare che l’incentivo non è al momento fruibile: è infatti necessaria l’autorizzazione dell’UE in quanto tale beneficio è concesso nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato approvato per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Una volta ottenuta l’autorizzazione, si dovrà attendere che l’INPS emani le istruzioni necessarie alla concreta applicazione dell’esonero. Nel frattempo, in caso di assunzione, la contribuzione sarà dovuta in misura piena, salvo poi procedere al recupero non appena l’INPS fornirà le indicazioni operative.
Nel particolare, con riferimento alle assunzioni:
- effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- di lavoratori con età inferiore a 36 anni,
il datore di lavoro avrà diritto a godere di un esonero contributivo:
- nella misura del 100% della contribuzione a suo carico,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 6.000 euro annui.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo in parola spetta anche nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.
Per dare diritto al datore di lavoro di fruire dell’incentivo, il lavoratore non deve essere mai stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro. A tal fine, non dovrebbero impedire il riconoscimento dell’incentivo:
- i rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, quindi interrotti durante l’apprendistato o al termine dello stesso;
- eventuali rapporti di lavoro intermittente o di lavoro domestico, ancorché svolti a tempo indeterminato.
Fermo restando che anche all’incentivo in parola trovano applicazione i princìpi generali di fruizione delle agevolazioni alle assunzioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Da ultimo, preme segnalare che l’incentivo non è al momento fruibile: è infatti necessaria l’autorizzazione dell’UE in quanto tale beneficio è concesso nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato approvato per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Una volta ottenuta l’autorizzazione, si dovrà attendere che l’INPS emani le istruzioni necessarie alla concreta applicazione dell’esonero. Nel frattempo, in caso di assunzione, la contribuzione sarà dovuta in misura piena, salvo poi procedere al recupero non appena l’INPS fornirà le indicazioni operative.