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Incentivo all'assunzione di giovani under 36

11/11/2021

 
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La Legge di Bilancio 2021, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021 e 2022, ha previsto che lo sgravio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, pari alla riduzione del 50% dei contributi, sia esteso alle assunzioni di lavoratori fino a 36 anni di età e innalzato fino al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Ad oggi l’incentivo è fruibile solo per le assunzioni/stabilizzazioni avvenute nel corso del 2021. Si attendono indicazioni dell’INPS per la fruibilità dell’esonero anche per l’anno 2022.
Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, siano essi appartenenti alla categoria degli “imprenditori” che dei “non imprenditori”, nonché i datori di lavoro agricolo. Sono esclusi quindi tutti gli enti o organismi elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina i soggetti giuridici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, cioè le imprese di cui al settore “K” - Attività finanziarie e assicurative della Classificazione NACE/ATECO (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).
Sono esclusi dal godimento dell’incentivo datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti:
  • hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi,
  • nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore e nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere.
Inoltre, i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Sono agevolabili le assunzioni di dipendenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
  • decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022,
  • mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche a tempo parziale,
  • con giovani di età inferiore a 36 anni,
  • che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche nel caso di trasformazione, nel medesimo periodo, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.
Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.
Contrariamente all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’esonero per l’assunzione di under 36 non trova applicazione nel caso di:
  • prosecuzione a tempo indeterminato di contratto di apprendistato;
  • assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato duale o di alta formazione.
L’esonero non è applicabile nel caso di assunzione:
  • con contratto di apprendistato;
  • con contratto di lavoro domestico;
  • con contratto di lavoro intermittente;
  • con contratto di prestazione occasionale (o “Libretto Famiglia”);
  • di lavoratori con qualifica di “dirigente”.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile è subordinato al rispetto:
  • dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
  • dei requisiti specifici previsti per l’incentivo in esame, attinenti i requisiti soggettivi dei lavoratori ovvero oggettivi delle tipologie di contratti interessati.
L’incentivo si sostanzia nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 36 mesi (ovvero 48 mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 36° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.


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