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Fondo di solidarietà residuale

22/9/2014

 
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Con la Circolare n. 100 del 2 settembre u.s., l’INPS ha provveduto a dettare alcune istruzioni in merito al Fondo residuale istituito presso la stessa INPS con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno u.s.). Il decreto si limitava, infatti, a prevedere l’istituzione del Fondo di solidarietà residuale per le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”, rimettendo il compito di individuare le imprese interessate da tale istituto all’INPS. Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo residuale si individuano, dunque, per esclusione dalla applicabilità della normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. In relazione al settore del commercio, risultano quindi escluse le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi i  tour operator, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, che già usufruiscono della CIGS.
Sono tenute al versamento del contributo di finanziamento del Fondo le sole imprese che mediamente occupino più di 15 dipendenti, soglia da verificarsi mensilmente con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente.
Il Fondo residuale riconosce un assegno ordinario a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese rientranti nel suddetto campo di applicazione, esclusi i dirigenti, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, sempre in relazione alle stesse ipotesi previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ad esclusione della cessazione di attività. Si tratta, in ogni caso, di un intervento corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, eccezionalmente, fino ad un massimo complessivo di nove mesi.
I contributi che finanziano il Fondo sono di due tipi: uno ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore, ed uno addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in base alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
E’ da sottolineare che l’INPS, con un messaggio dello scorso 8 settembre, ha disposto che, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’istituto, il termine ultimo entro il quale potrà essere versato il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, senza alcuna applicazione di sanzioni ed interessi, è il 16 dicembre p.v. e non il mese di novembre, così come  specificato in un comunicato stampa del 3 settembre u.s., il quale già si discostava da quanto previsto dalla circolare in oggetto, in cui si affermava che per i contributi relativi a suddetto periodo si sarebbero applicati gli interessi legali nella misura dell’1% su base annua.


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