
Con tre FAQ pubblicate sul proprio sito internet, il Garante Privacy ha fornito i seguenti chiarimenti in relazione alla vaccinazione anti COVID-19 nel contesto lavorativo:
- il datore di lavoro non può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione né copia di documenti che eventualmente la comprovino. Il datore di lavoro non può nemmeno considerare lecito il trattamento dei suddetti dati sulla base del consenso dei dipendenti, considerato lo squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo;
- il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati, essendo esclusivamente il medico competente a poter trattare i dati sanitari dei lavoratori, ivi comprese le informazioni relative alla vaccinazione. Il datore di lavoro può solo acquisire i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati;
- in relazione alla possibilità che la suddetta vaccinazione dei dipendenti possa essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni, nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se renderla obbligatoria per determinate professioni, solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, eventualmente, tenerne conto al momento della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.