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Congedo di paternita'

16/3/2016

 
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Al fine di favorire una cultura di maggior condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, il Legislatore ha previsto l'introduzione del:
  • congedo di paternità obbligatorio della durata di due giorni
  • congedo di paternità facoltativo della durata di uno o due giorni
Entro il quinto mese di vita del figlio, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario) deve usufruire del congedo obbligatorio di due giorni. Tali giornate possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto sono aggiuntive ad esso e spettano anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre). Il padre può inoltre fruire del congedo facoltativo di uno o due giorni (frazionati o continuativi). Anche in questo caso, la fruizione del congedo può essere contemporanea all’astensione della madre. L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni, del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste
per il congedo di maternità/paternità). Per usufruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. Per il congedo facoltativo, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.


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