
Al fine di favorire una cultura di maggior condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, il Legislatore ha previsto l'introduzione del:
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste
per il congedo di maternità/paternità). Per usufruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. Per il congedo facoltativo, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
- congedo di paternità obbligatorio della durata di due giorni
- congedo di paternità facoltativo della durata di uno o due giorni
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste
per il congedo di maternità/paternità). Per usufruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. Per il congedo facoltativo, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.