
Per poter formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario, sono indispensabili alcuni adempimenti sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore, con procedure differenti a seconda della residenza del lavoratore.
Caso 1: il lavoratore extracomunitario risiede in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
Deve utilizzare la procedura per l’iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione d’iscrizione fatta all’INPS include le diverse obbligazioni contenute precedentemente nel “modello Q”.
Cosa deve fare il lavoratore
Deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà esibire in Questura la copia della ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.
Caso 2: il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
È necessario che il datore di lavoro presenti la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda può essere compilata e inviata esclusivamente via Internet, sul sito www.interno.it.
Ogni anno in Italia attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”, viene stabilito il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il datore di lavoro che intenda instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, dovrà quindi attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro attraverso il sito del Ministero dell’Interno, come descritto in precedenza.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà:
Concesso il nulla osta, la competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso richiesto. Ottenuto il visto d’ingresso, il cittadino extracomunitario dovrà recarsi - entro 8 giorni dall’ingresso in Italia - presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata. Sarà poi la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.
Caso 3: il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno
Il contratto di soggiorno per lavoro costituisce un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per rinnovare il permesso di soggiorno.
Il lavoratore già residente in Italia che abbia concluso un rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno sia prossimo alla scadenza, accettando un’altra offerta di lavoro ottiene in maniera automatica il rinnovo del permesso presentando il contratto di soggiorno (Mod. Q) stipulato con il nuovo datore. La comunicazione d’iscrizione fatta all’INPS include le diverse obbligazioni contenute precedentemente nel “modello Q”.
Caso 1: il lavoratore extracomunitario risiede in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
Deve utilizzare la procedura per l’iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione d’iscrizione fatta all’INPS include le diverse obbligazioni contenute precedentemente nel “modello Q”.
Cosa deve fare il lavoratore
Deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà esibire in Questura la copia della ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.
Caso 2: il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
È necessario che il datore di lavoro presenti la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda può essere compilata e inviata esclusivamente via Internet, sul sito www.interno.it.
Ogni anno in Italia attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”, viene stabilito il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il datore di lavoro che intenda instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, dovrà quindi attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro attraverso il sito del Ministero dell’Interno, come descritto in precedenza.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà:
- garantire quanto stabilito dal “Decreto Flussi” in vigore al momento della richiesta, per quanto riguarda l’orario di lavoro settimanale ed il reddito annuo;
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato
Concesso il nulla osta, la competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso richiesto. Ottenuto il visto d’ingresso, il cittadino extracomunitario dovrà recarsi - entro 8 giorni dall’ingresso in Italia - presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata. Sarà poi la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.
Caso 3: il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno
Il contratto di soggiorno per lavoro costituisce un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per rinnovare il permesso di soggiorno.
Il lavoratore già residente in Italia che abbia concluso un rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno sia prossimo alla scadenza, accettando un’altra offerta di lavoro ottiene in maniera automatica il rinnovo del permesso presentando il contratto di soggiorno (Mod. Q) stipulato con il nuovo datore. La comunicazione d’iscrizione fatta all’INPS include le diverse obbligazioni contenute precedentemente nel “modello Q”.