
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 47 del 19 gennaio 2021, ha asserito che il datore di lavoro, in riferimento alle somme da erogare agli ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga, ha l'obbligo di effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF e quello, consequenziale, di versare le ritenute e certificare gli emolumenti, oltre a quello di presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770). A nulla rileva che detta indennità, canalizzata e gestita dal Fondo di Solidarietà Bilaterale e dalla Regione, sia stata erogata cumulativamente all'azienda e non direttamente al dipendente.