
La Legge di Bilancio 2021, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021 e 2022, ha previsto che lo sgravio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, pari alla riduzione del 50% dei contributi, sia esteso alle assunzioni di lavoratori fino a 36 anni di età e innalzato fino al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Ad oggi l’incentivo è fruibile solo per le assunzioni/stabilizzazioni avvenute nel corso del 2021. Si attendono indicazioni dell’INPS per la fruibilità dell’esonero anche per l’anno 2022.
Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, siano essi appartenenti alla categoria degli “imprenditori” che dei “non imprenditori”, nonché i datori di lavoro agricolo. Sono esclusi quindi tutti gli enti o organismi elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina i soggetti giuridici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, cioè le imprese di cui al settore “K” - Attività finanziarie e assicurative della Classificazione NACE/ATECO (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).
Sono esclusi dal godimento dell’incentivo datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti:
Sono agevolabili le assunzioni di dipendenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.
Contrariamente all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’esonero per l’assunzione di under 36 non trova applicazione nel caso di:
Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, siano essi appartenenti alla categoria degli “imprenditori” che dei “non imprenditori”, nonché i datori di lavoro agricolo. Sono esclusi quindi tutti gli enti o organismi elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina i soggetti giuridici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, cioè le imprese di cui al settore “K” - Attività finanziarie e assicurative della Classificazione NACE/ATECO (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).
Sono esclusi dal godimento dell’incentivo datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti:
- hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi,
- nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore e nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere.
Sono agevolabili le assunzioni di dipendenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
- decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022,
- mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche a tempo parziale,
- con giovani di età inferiore a 36 anni,
- che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.
Contrariamente all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’esonero per l’assunzione di under 36 non trova applicazione nel caso di:
- prosecuzione a tempo indeterminato di contratto di apprendistato;
- assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato duale o di alta formazione.
- con contratto di apprendistato;
- con contratto di lavoro domestico;
- con contratto di lavoro intermittente;
- con contratto di prestazione occasionale (o “Libretto Famiglia”);
- di lavoratori con qualifica di “dirigente”.
- dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
- della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
- dei requisiti specifici previsti per l’incentivo in esame, attinenti i requisiti soggettivi dei lavoratori ovvero oggettivi delle tipologie di contratti interessati.